Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ex
lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la  Regione  Siciliana,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, avverso il decreto del dirigente generale  del  Dipartimento
regionale trasporti e comunicazioni  della  Regione  Sicilia  del  10
agosto  2009  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Regione
Siciliana del 14 agosto 2009, parte I, n. 38. 
    La proposizione del corso e' stata deliberata dal  Consiglio  dei
ministri nella seduta del 9 ottobre 2009 e si depositano a  tal  fine
estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. 
    Con decreto del dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale
trasporti e comunicazioni in data 10 agosto  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14 agosto 2009,  Parte
I n.  38,  la  Regione  Siciliana  ha  disposto  la  proroga  per  un
quinquennio  della  data  di  scadenza  dei  contratti  di   servizio
attualmente in corso con le imprese del trasporto pubblico locale. 
    Il provvedimento, che si richiama ad una precedente  delibera  di
giunta regionale 10 giugno 2009, n. 199, che non risulta  pubblicata,
reca altresi' in motivazione il richiamo al  regolamento  comunitario
n. 1370/2007 e all'art. 61 della legge n. 99/2009; esso viene inoltre
giustificato con lo scopo di ripristinare la parita'  di  trattamento
tra le aziende siciliane e le  altre  aziende  del  settore  operanti
nelle regioni a statuto ordinario, che  sarebbe  stata  asseritamente
alterata dai benefici  di  cui  queste  ultime  avrebbero  goduto  in
seguito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 244/2007 in  tema
di accisa. 
    Nella parte dispositiva l'articolo unico, al comma 1, prevede  la
proroga quinquennale della data di scadenza dei contratti di servizio
attualmente in corso con le imprese del T.P.L. che manifesteranno  il
necessario consenso entro i trenta giorni  successivi  alla  data  di
pubblicazione del medesimo decreto  nella  G.U.R.S.  Al  comma  2  e'
previsto  che,  in  caso  di  mancato  assenso  da  parte  di  taluni
concessionari, la regione  si  riserva  la  facolta'  di  predisporre
apposita procedura selettiva  per  l'affidamento  delle  tratte  gia'
affidate ai  predetti  concessionari  non  assenzienti,  con  termine
finale coincidente con la fine del periodo quinquennale di proroga. 
    Tanto premesso, va, in via preliminare, rilevato che: la  Regione
siciliana, gia' con disposizione legislativa approvata il 26  gennaio
2008 (d.d.1 665-721-724) aveva previsto la proroga della  durata  dei
contratti di servizio pubblico di trasporto su strada, ma  a  seguito
dell'impugnativa da parte del commissario di  Stato  la  disposizione
non era stata promulgata; con successiva  disposizione  approvata  in
data 4 dicembre 2008 la regione ha previsto la  proroga  di  48  mesi
rispetto alla data della scadenza contrattualmente  prevista,  per  i
contratti di affidamento provvisorio di cui all'art. 27 della l.r. n.
19/2005. La disposizione in questione  e'  tuttora  al  vaglio  della
Corte costituzionale, essendo  stata  impugnata  dal  Commissario  di
Stato con ricorso n. 99 del 19 dicembre 2008, con argomentazioni  che
possono essere mutuate in questa sede. 
    Il provvedimento in  questione,  collocandosi  sulla  scia  degli
impugnati  provvedimenti  legislativi  non  e'   giustificato   dalle
competenze   statutarie    ed    e'    lesivo    delle    prerogative
costituzionalmente attribuite allo Stato e va,  pertanto.  annullato,
per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
1) Violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e)  Cost.  -
Violazione delle  competenze  statali  in  materia  di  tutela  della
concorrenza e superamento delle competenze statutarie. 
    Il  decreto  impugnato,  disponendo  la  proroga  dei  richiamati
contratti  del  trasporto   pubblico   locale   (T.P.L.)   con   atto
amministrativo  e  in  via  generalizzata,  indipendentemente   dalla
scadenza naturale di  ciascun  rapporto,  e'  illegittimo  oltre  che
irragionevole ed esorbita dalle competenze regionali, sia  da  quelle
statutarie, sia sotto il profilo delle piu' ampie competenze  che  la
regione dovesse eventualmente invocare in quanto acquisite  ai  sensi
della clausola di cui all'art. 10 legge cost. n. 3/2001. 
    La  materia  su  cui  impatta  il  provvedimento  impugnato   e',
indubbiamente, quella della tutela della concorrenza.  nell'accezione
resa dalla giurisprudenza costituzionale. Anche  di  recente,  in  un
precedente  specifico  (sentenza  n.  320  del  2008)  la  Corte   ha
ricondotto la previsione di una proroga ope  legis  di  un  contratto
pubblico di servizi alla materia della «tutela della concorrenza», di
competenza   esclusiva   dello    Stato,    precisando    che    «per
l'identificazione della materia nella quale  si  collocano  le  norme
impugnate, occorre fare riferimento all'oggetto  ed  alla  disciplina
stabilite dalle stesse, per cio' che esse dispongono, alla luce della
ratio dell'intervento legislativo nel suo complesso e nei suoi  punti
fondamentali, tralascianclo  gli  aspetti  marginali  e  gli  effetti
riflessi delle norme medesime, cosi' da identificare correttamente  e
compiutamente anche l'interesse tutelato» (sentenza n. 165 del 2007). 
    In materia di tutela della concorrenza, la Regione Siciliana  non
vanta competenze, in quanto  lo  Statuto  di  autonomia  non  prevede
espressamente la i  predetta  materia,  potendo  la  regione  vantare
unicamente una competenza concorrente in materia di  comunicazioni  e
trasporti, competenza che nel  caso  di  specie,  va  esercitata  nel
rispetto della legislazione statale e quindi degli standard minimi di
tutela uniformi sull'intero territorio nazionale fissati dallo Stato,
oltre che dalla normativa comunitaria. 
    Sotto il profilo della ripartizione delle competenze  legislative
tra Stato e regioni, si  deve  osservare  come  la  disciplina  delle
procedure  di  gara  ed  in  particolare  la  regolamentazione  della
qualificazione  e  selezione  dei  concorrenti  nelle  procedure   di
affidamento, in quanto  mira  a  consentire  la  piena  apertura  del
mercato nel settore degli appalti, sia riconducibile alla  competenza
esclusiva  statale,  rientrando  nell'ambito   della   tutela   della
concorrenza  disciplinata,  dopo  la  legge  cost.  n.  3  del  2001,
dall'art.  117,  secondo  comma,  lett.  e)  della  Costituzione  (ma
riconducibile    alla    competenza    esclusiva    statale     anche
nell'ordinamento antecedente la legge cost. n. 3/2001). 
    Tutto cio' si traduce  nella  legittima  adozione  da  parte  del
legislatore statale una  disciplina  integrale  e  dettagliata  delle
richiamate   procedure   e   nell'inderogabilita'   delle    relative
disposizioni idonee ad incidere, nei limiti della loro specificita' e
dei contenuti normativi che di esse  sono  proprie,  sulla  totalita'
degli ambiti materiali entro i quali si applicano  (sentenza  n.  430
del 2007). La competenza  esclusiva  del  legislatore  statale  nella
materia de qua ha  una  portata  cosi'  ampia  da  configurarsi  come
«trasversale», atta a incidere, nel limite della sua  specificita'  e
dei contenuti normativi che di essa possono ritenersi  propri,  sulla
totalita' degli ambiti materiali entro cui si  applicano,  modifiche,
seppure parziali, o sostanziali deroghe  come  nella  fattispecie  in
esame, a disposizioni quali quelle contenute nel codice degli appalti
formulate in forma chiaramente inderogabile in  materia  del  ricorso
alle procedure di evidenza pubblica  per  la  scelta  del  contraente
(cfr. sent. n. 411, del 2008, concernente tra l'altro una  regione  a
statuto speciale, la Sardegna, che vantava  competenza  esclusiva  in
materia di lavori pubblici di interesse regionale). 
    Il provvedimento impugnato, pertanto, disponendo la  proroga  ope
legis  per  un  quinquennio  dei  contratti  di  servizio  in  corso,
introduce una evidente,  i  deroga  al  principio  del  ricorso  alle
procedure di gara ed invade la  sfera  di  competenza  esclusiva  del
legislatore statale, esercitata con il decreto legislativo n. 163 del
2006.  Va  peraltro  rilevato  che  anche  l'espresso  dettato  delle
disposizioni  attuative  dello  Statuto  speciale   in   materia   di
comunicazioni e trasporti, contenute nell'art. 4-ter, del  d.P.R.  17
dicembre 1953, n. 1113, cosi' come integrato e modificato dal  d.P.R.
6 agosto 1981, n. 4  485  dal  d.lgs.  11  settembre  2000,  n.  296,
impongono il ricorso alle «procedure concorsuali in conformita'  alla
normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di  servizi»
per l'affidamento del servizio in oggetto. 
2) Violazione dei principi comunitari  di  cui  all'art.  117,  primo
comma, Cost. 
    Il  provvedimento  impugnato  e'  anche   lesivo   dei   principi
comunitari, perche' palesemente suscettibile di alterare il regime di
libero mercato delle prestazioni e dei servizi. in  violazione  degli
obblighi comunitari in materia  di  affidamento  della  gestione  dei
servizi pubblici, derivanti dagli art. 43, 49 e seguenti del trattato
C.E., applicabili a tutti i tipi di contratto. 
    Il ricorso a procedure concorsuali - e' bene ribadirlo  -  assume
valore determinante  in  quanto  assicura  l'effettiva  tutela  della
concorrenza, i conseguenti benefici per la qualita' e  l'economicita'
del servizio pubblico, nonche' la  piena  doverosa  attuazione  della
normativa europea in materia  di  liberalizzazione  del  mercato  dei
servizi di trasporto locale (regolamento CE n. 1370/2007). 
    E' pertanto erroneo oltre  che  illegittimo  il  richiamo,  fatto
dalla  regione,  al  regolamento  comunitario  n.  1370/2007  (e   in
particolare all'art. 8, par. 2), quale fonte  di  legittimita'  della
competenza  regionale  a  procedere  ad  una  proroga  dei   rapporti
concessori in essere, purche' contenuta entro il  termine  del  2019.
Nell'ordinamento  italiano  infatti,  il  regime   transitorio,   che
consentiva deroghe agli affidamenti mediante  gara,  e'  gia'  venuto
meno nella 2007, in seguito al disposto dell'art. 18  del  d.lgs.  n.
422/1997.