Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, avverso il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Sicilia del 10 agosto 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14 agosto 2009, parte I, n. 38. La proposizione del corso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 ottobre 2009 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni in data 10 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14 agosto 2009, Parte I n. 38, la Regione Siciliana ha disposto la proroga per un quinquennio della data di scadenza dei contratti di servizio attualmente in corso con le imprese del trasporto pubblico locale. Il provvedimento, che si richiama ad una precedente delibera di giunta regionale 10 giugno 2009, n. 199, che non risulta pubblicata, reca altresi' in motivazione il richiamo al regolamento comunitario n. 1370/2007 e all'art. 61 della legge n. 99/2009; esso viene inoltre giustificato con lo scopo di ripristinare la parita' di trattamento tra le aziende siciliane e le altre aziende del settore operanti nelle regioni a statuto ordinario, che sarebbe stata asseritamente alterata dai benefici di cui queste ultime avrebbero goduto in seguito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 244/2007 in tema di accisa. Nella parte dispositiva l'articolo unico, al comma 1, prevede la proroga quinquennale della data di scadenza dei contratti di servizio attualmente in corso con le imprese del T.P.L. che manifesteranno il necessario consenso entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del medesimo decreto nella G.U.R.S. Al comma 2 e' previsto che, in caso di mancato assenso da parte di taluni concessionari, la regione si riserva la facolta' di predisporre apposita procedura selettiva per l'affidamento delle tratte gia' affidate ai predetti concessionari non assenzienti, con termine finale coincidente con la fine del periodo quinquennale di proroga. Tanto premesso, va, in via preliminare, rilevato che: la Regione siciliana, gia' con disposizione legislativa approvata il 26 gennaio 2008 (d.d.1 665-721-724) aveva previsto la proroga della durata dei contratti di servizio pubblico di trasporto su strada, ma a seguito dell'impugnativa da parte del commissario di Stato la disposizione non era stata promulgata; con successiva disposizione approvata in data 4 dicembre 2008 la regione ha previsto la proroga di 48 mesi rispetto alla data della scadenza contrattualmente prevista, per i contratti di affidamento provvisorio di cui all'art. 27 della l.r. n. 19/2005. La disposizione in questione e' tuttora al vaglio della Corte costituzionale, essendo stata impugnata dal Commissario di Stato con ricorso n. 99 del 19 dicembre 2008, con argomentazioni che possono essere mutuate in questa sede. Il provvedimento in questione, collocandosi sulla scia degli impugnati provvedimenti legislativi non e' giustificato dalle competenze statutarie ed e' lesivo delle prerogative costituzionalmente attribuite allo Stato e va, pertanto. annullato, per i seguenti M o t i v i 1) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. - Violazione delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza e superamento delle competenze statutarie. Il decreto impugnato, disponendo la proroga dei richiamati contratti del trasporto pubblico locale (T.P.L.) con atto amministrativo e in via generalizzata, indipendentemente dalla scadenza naturale di ciascun rapporto, e' illegittimo oltre che irragionevole ed esorbita dalle competenze regionali, sia da quelle statutarie, sia sotto il profilo delle piu' ampie competenze che la regione dovesse eventualmente invocare in quanto acquisite ai sensi della clausola di cui all'art. 10 legge cost. n. 3/2001. La materia su cui impatta il provvedimento impugnato e', indubbiamente, quella della tutela della concorrenza. nell'accezione resa dalla giurisprudenza costituzionale. Anche di recente, in un precedente specifico (sentenza n. 320 del 2008) la Corte ha ricondotto la previsione di una proroga ope legis di un contratto pubblico di servizi alla materia della «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato, precisando che «per l'identificazione della materia nella quale si collocano le norme impugnate, occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina stabilite dalle stesse, per cio' che esse dispongono, alla luce della ratio dell'intervento legislativo nel suo complesso e nei suoi punti fondamentali, tralascianclo gli aspetti marginali e gli effetti riflessi delle norme medesime, cosi' da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato» (sentenza n. 165 del 2007). In materia di tutela della concorrenza, la Regione Siciliana non vanta competenze, in quanto lo Statuto di autonomia non prevede espressamente la i predetta materia, potendo la regione vantare unicamente una competenza concorrente in materia di comunicazioni e trasporti, competenza che nel caso di specie, va esercitata nel rispetto della legislazione statale e quindi degli standard minimi di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale fissati dallo Stato, oltre che dalla normativa comunitaria. Sotto il profilo della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, si deve osservare come la disciplina delle procedure di gara ed in particolare la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti nelle procedure di affidamento, in quanto mira a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sia riconducibile alla competenza esclusiva statale, rientrando nell'ambito della tutela della concorrenza disciplinata, dopo la legge cost. n. 3 del 2001, dall'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione (ma riconducibile alla competenza esclusiva statale anche nell'ordinamento antecedente la legge cost. n. 3/2001). Tutto cio' si traduce nella legittima adozione da parte del legislatore statale una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure e nell'inderogabilita' delle relative disposizioni idonee ad incidere, nei limiti della loro specificita' e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalita' degli ambiti materiali entro i quali si applicano (sentenza n. 430 del 2007). La competenza esclusiva del legislatore statale nella materia de qua ha una portata cosi' ampia da configurarsi come «trasversale», atta a incidere, nel limite della sua specificita' e dei contenuti normativi che di essa possono ritenersi propri, sulla totalita' degli ambiti materiali entro cui si applicano, modifiche, seppure parziali, o sostanziali deroghe come nella fattispecie in esame, a disposizioni quali quelle contenute nel codice degli appalti formulate in forma chiaramente inderogabile in materia del ricorso alle procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente (cfr. sent. n. 411, del 2008, concernente tra l'altro una regione a statuto speciale, la Sardegna, che vantava competenza esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale). Il provvedimento impugnato, pertanto, disponendo la proroga ope legis per un quinquennio dei contratti di servizio in corso, introduce una evidente, i deroga al principio del ricorso alle procedure di gara ed invade la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale, esercitata con il decreto legislativo n. 163 del 2006. Va peraltro rilevato che anche l'espresso dettato delle disposizioni attuative dello Statuto speciale in materia di comunicazioni e trasporti, contenute nell'art. 4-ter, del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, cosi' come integrato e modificato dal d.P.R. 6 agosto 1981, n. 4 485 dal d.lgs. 11 settembre 2000, n. 296, impongono il ricorso alle «procedure concorsuali in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi» per l'affidamento del servizio in oggetto. 2) Violazione dei principi comunitari di cui all'art. 117, primo comma, Cost. Il provvedimento impugnato e' anche lesivo dei principi comunitari, perche' palesemente suscettibile di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi. in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli art. 43, 49 e seguenti del trattato C.E., applicabili a tutti i tipi di contratto. Il ricorso a procedure concorsuali - e' bene ribadirlo - assume valore determinante in quanto assicura l'effettiva tutela della concorrenza, i conseguenti benefici per la qualita' e l'economicita' del servizio pubblico, nonche' la piena doverosa attuazione della normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto locale (regolamento CE n. 1370/2007). E' pertanto erroneo oltre che illegittimo il richiamo, fatto dalla regione, al regolamento comunitario n. 1370/2007 (e in particolare all'art. 8, par. 2), quale fonte di legittimita' della competenza regionale a procedere ad una proroga dei rapporti concessori in essere, purche' contenuta entro il termine del 2019. Nell'ordinamento italiano infatti, il regime transitorio, che consentiva deroghe agli affidamenti mediante gara, e' gia' venuto meno nella 2007, in seguito al disposto dell'art. 18 del d.lgs. n. 422/1997.